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La conciliazione è obbligatoria per legge e si può fare in tre diversi modi alternativi:

CONCILIAZIONE PARITETICA

1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di conciliazione formata da un rappresentante della compagnia di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione;
2. la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro trenta giorni dal momento della presentazione della domanda. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa;

3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;

4. la conciliazione conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

La Procedura di conciliazione paritetica è promossa da ANIA e dalle Associazione dei consumatori firmatarie dell’accordo

Di seguito l’elenco delle imprese firmatarie della procedura di conciliazione
1. ADMIRAL INSURANCE COMPANY LTD 2. ALA ASSICURAZIONI 3. ALLIANZ 4. ARCA ASSICURAZIONI 5. ASSICURATRICE VAL PIAVE 6. ASSICURAZIONI GENERALI 7. ASSIMOCO 8. AVIPOP ASSICURAZIONI 9. AVIVA ITALIA 10. AXA ASSICURAZIONI 11. AXA MPS DANNI 12. CARIGE R.D. ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONI 13. COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR 14. CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI 15. CREDITRAS ASSICURAZIONI 16. DIALOGO ASSICURAZIONI 17. DIRECT LINE INSURANCE 18. ERGO ASSICURAZIONI 19. FATA ASSICURAZIONI DANNI 20. GENERALI ITALIA 21. GENERTEL 22. GENIALLOYD 23. GROUPAMA ASSICURAZIONI 24. HDI ASSICURAZIONI 25. HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA di ASSICURAZIONI 26. HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI 27. INCHIARO ASSICURAZIONI 28. INCONTRA ASSICURAZIONI 29. INTESA SANPAOLO ASSICURA 30. ITALIANA ASSICURAZIONI 31. ITAS ASSICURAZIONI 32. ITAS MUTUA 33. LE ASSICURAZIONI di ROMA 34. LIGURIA ASSICURAZIONI 35. NATIONALE SUISSE 36. QUIXA 37. SARA ASSICURAZIONI 38. SOCIETÀ CATTOLICA di ASSICURAZIONE 39. SOCIETÀ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI 40. SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 41. UNIPOLSAI 42. UNIQA PROTEZIONE 43. VITTORIA ASSICURAZIONI 44. ZURICH INSURANCE PLC 45. ZURITEL

Vantaggi

1
La procedura è gratuita e attivabile attraverso la compilazione di una semplice domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo.
2
Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
3
Efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del C

CONCILIAZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO

La presentazione della domanda va effettuata presso una camera di Commercio avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

La conciliazione viene effettuata da un mediatore imparziale nominato dal Servizio di conciliazione della  Camera di Commercio.
Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda.
Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato (per le mediazioni facoltative non è prevista la presenza obbligatoria dell’avvocato).

Come si svolge la procedura

La procedura

1
La conciliazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull’apposito modello cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
2
La legge prevede  l’assistenza obbligatoria degli avvocati di parte per le materie oggetto di condizione di procedibilità. 
3
Il procedimento di mediazione ha durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda.

I vantaggi

1
Costi certi e contenuti: le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia e sono conoscibili fin dall’inizio
2
Tempi rapidi: l’incontro di conciliazione viene fissato di norma entro 30 giorni e la procedura si deve concludere entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda
3
Agevolazioni fiscali:credito d’imposta pari alle le spese di mediazione in caso di successo della mediazione e fino all’importo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro per il verbale di accordo per valori fino a 50.000 euro.

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Ai sensi del decreto legge 132/2014, la Negoziazione assistita è obbligatoria per le azioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, indipendentemente dal valore.

La negoziazione è obbligatoria anche in caso di sinistro stradale sia quando la compagnia di assicurazione non rispetta i tempi per la definizione del sinistro, entro i quali deve necessariamente fare la proposta di rimborso o indicare le motivazioni per cui non intende rimborsare, e sia quando il danneggiato non accetta l’offerta di risarcimento, è obbligatorio ricorrere prima alla negoziazione, se si intende avviare un procedimento giudiziario di risarcimento.
Il termine ultimo per richiedere un risarcimento del danno causato da un sinistro stradale è di 2 anni dal giorno dell’incidente mentre se si tratta di furto, incendio o kasko è entro 1 anno.

Tale procedura è condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria, quindi va esperita comunque, anche in caso di esito negativo di altre procedure ADR.
La negoziazione assistita deve essere fatta con l’assistenza di uno o più avvocati, in caso di esisto positivo verrà sottoscritto un accordo dagli avvocati. Tale accordo ha poi l’efficacia del titolo esecutivo, al pari della sentenza.

Come si svolge la procedura

La procedura

Chi la deve attivare:

Ogni danneggiato coinvolto in un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, tramite l’intervento di un legale.
L’avvocato formulerà alla controparte un invito a stipulare un accordo di negoziazione indicando l’oggetto della controversia.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto l’invito, la parte può decidere di rispondere o meno. Nel secondo caso, il silenzio è equiparato al diniego.
In tal caso entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine la parte invitante deve proporre la domanda giudiziale.
Se si raggiunge l’accordo l’atto viene sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori, costituisce titolo esecutivo e può essere utilizzato per iscrivere ipoteca giudiziaria.

Rientrano nelle ipotesi di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 le controversie vertenti in materia di contratti assicurativi.

I vantaggi

1
L’introduzione di tale strumento, serve a favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie in materia civile e nello specifico di risolvere una lite circa il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale tra veicoli o natanti, prima quindi di giungere a discutere la causa davanti al Giudice.

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