Nei casi in cui la risposta venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui non sia stato dato riscontro al reclamo nei termini previsti), il consumatore può presentare istanza di conciliazione, redatta su apposito modulo;
La conciliazione è obbligatoria per legge e si può fare in due diversi modi alternativi:
CONCILIAZIONE PARITETICA
1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di conciliazione formata da un rappresentante della compagnia di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che ha ricevuto la domanda di conciliazione;
2. la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro trenta giorni dal momento della presentazione della domanda. Nell’esperire il tentativo di conciliazione, i componenti della commissione rappresentano, ciascuno sulla base di un pieno ed esclusivo mandato a transigere, rispettivamente la posizione del consumatore parte nella controversia e la posizione dell’impresa;
3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la conciliazione conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Elenco delle Banche con cui sono stati sottoscritti protocolli di conciliazione paritetica:
- Unicredit
- Intesa San Paolo
- Monte dei Paschi di Siena
- Findomestic
- Banco Posta (Organismo di Conciliazione paritetica iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico)
Vantaggi
CONCILIAZIONE PRESSO LE ISTITUZIONI
Il Cliente può rivolgersi alle seguenti istituzioni al fine di risolvere la controversia.
In caso di esito negativo il tentativo presso le sotto indicate istituzioni assolve alla condizione di procedibilità presso l’Autorità Giudiziaria.
All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Informazioni
All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, mutui, prestiti personali):
i) se l’operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1°.1.2009;
ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro;
iii) senza limiti di importo se il cliente chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà
Il cliente può ricorrere all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere
all’ABF.
I vantaggi
All’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob.
Informazioni
Possono ricorrere all’ACF gli investitori retail. Il ricorso deve essere rivolto nei confronti degli intermediari (banche, sim ecc.)
Si può ricorrere per controversie in merito all’osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori per:
servizi di investimento
gestione collettiva del risparmio
Per il tentativo obbligatorio di conciliazione i clienti possono peraltro rivolgersi agli Organismi di mediazione o presso le Camere di Commercio.
I vantaggi
Procedura di conciliazione Banco Posta e Carta PostePay
Procedura operativa
1. il cliente, titolare di conto corrente, deve presentare reclamo relativamente alle condizioni economiche come riportate nel “Documento di Sintesi del Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche); il titolare di Postepay per reclami relativi al disconoscimento operazioni effettuate con la Carta;
2. Poste Italiane è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo;
3. nei casi in cui la risposta venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui non sia stato dato riscontro al reclamo nei termini previsti), il consumatore può presentare istanza di conciliazione, redatta su apposito modulo;
4. la domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposta qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso:
5. la procedura di conciliazione è gratuita per il consumatore. L’Associazione dei Consumatori in piena autonomia può richiedere una quota d’iscrizione e può accedere, attraverso progetti, a finanziamenti specifici.
Procedura di Conciliazione
1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione, formata da un rappresentante di POSTE ITALIANE e da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie del Regolamento;
2. il Consumatore ha la facoltà di avviare la procedura di Conciliazione presentando domanda:
a. tramite le Associazioni dei Consumatori di Rete Consumatori Italia
b. presso ogni Ufficio Postale
c. via fax al numero 06 5958.2772 o altro indicato da Posteitaliane
d. tramite email all’indirizzo consumerismo@posteitaliane.it;
3. la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda. In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può richiedere una proroga di ulteriori 60 giorni; il verbale concluso positivamente deve essere sottoscritto dal Consumatore e deve essere inviato alla Segreteria Tecnica entro 30 giorni;
4. Poste Italiane si impegna ad eseguire tutto quanto stabilito nel verbale e ad accreditare sul Conto Corrente BancoPosta – o ad inviare un assegno postale vidimato all’indirizzo indicato dal Consumatore – quanto pattuito nel verbale entro 60 giorni, salvo la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto);
5. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, viene redatto un verbale di mancato accordo;
6. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Per i contratti stipulati online la domanda di Conciliazione può essere inviata tramite la piattaforma ODR di cui al Regolamento UE n. 524/2013, gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/odr.
I vantaggi
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