Non ti hanno risposto o non sei soddisfatto della risposta?

La conciliazione è obbligatoria per legge e si può fare in due diversi modi alternativi:

CONCILIAZIONE PARITETICA CON POSTE ITALIANE S.P.A.

Procedura Operativa

1
L’utente deve presentare reclamo per lamentare il presunto disservizio subito al fornitore del servizio postale, che è tenuto, entro 45 giorni, a comunicare la propria decisione in merito;
2
Nei casi in cui la risposta del fornitore del servizio postale venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui  l’operatore non dia riscontro al reclamo nei termini previsti), l’utente può presentare istanza di conciliazione;
3
La domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposta qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso:
4
Alla procedura di conciliazione potranno far ricorso gli utenti del servizio postale per reclami per spedizioni nazionali ed internazionali relative ai Prodotti Postali indicati nelle Carte dei Servizi per i quali è previsto una forma di rimborso, indennizzo o risarcimento forfettario comunque denominati;
5
L’utente può avere accesso gratuitamente alla procedura di Conciliazione. La gratuità della procedura non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI, di richiedere, in piena autonomia, una quota d’iscrizione.

Procedura di conciliazione

1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione. La Commissione di Conciliazione è formata da un rappresentante di POSTE ITALIANE e da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie del Regolamento.
2. La procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può richiedere una proroga di ulteriori 60 giorni.

Vantaggi

1
La procedura è gratuita e attivabile attraverso la compilazione di una semplice domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo.
2
Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
3
Efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del C

CONCILIAZIONE CON AGCOM

Qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, l’utente può chiedere all’AGCOM entro 90 giorni dalla ricezione del verbale con esito negativo, inviando il formulario CP, di definire la controversia, avvalendosi eventualmente anche dell’assistenza di una delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti.

In caso di mancato accordo è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Inoltre, tramite i nuovi organismi, che rientreranno in un network europeo gli utenti potranno affrontare anche le controversie con operatori di altri Paesi. Si tratta di un vantaggio notevole, sia nel settore dei servizi postali (nel caso delle spedizioni internazionali), sia in vista del c.d.Connected continent, ovvero della creazione di un mercato unico europeo delle comunicazioni, ove gli utenti saranno liberi di stipulare contratti con operatori di qualsiasi Paese dell’Unione.

Per i contratti stipulati online la domanda di Conciliazione può essere inviata tramite la piattaforma ODR di cui al Regolamento UE n.524/2013, gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/odr.

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