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La conciliazione è obbligatoria per legge e si può fare in due diversi modi alternativi:
CONCILIAZIONE PARITETICA
La conciliazione paritetica è un metodo rapido, semplice ed economico grazie al quale puoi risolvere le tua controversia insorta con il gestore telefonico, rivolgendoti a RCI, senza ricorrere ad un avvocato e dover affrontare i costi di una causa.
L’organo che gestisce la procedura è la commissione di conciliazione. Essa è composta da due conciliatori, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro, indicato da RCI, in rappresentanza dell’utente. Il compito del conciliatore di RCI è aiutarti a risolvere il problema, suggerendoti, senza rinunciare ai tuoi diritti, la migliore soluzione della controversia.
Se l’ipotesi di accordo conciliativo è soddisfacente per te, la procedura si conclude con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, che pone fine alla controversia e diventa vincolante per te e per l’azienda.
In caso contrario puoi non accettare la soluzione proposta e concludere la procedura di conciliazione con un verbale di mancato accordo, restando libero di ricorrere alla giustizia ordinaria.
Garanzie
Vantaggi
CONCILIAZIONE AL CO.RE.COM.
La conciliazione è disciplinata dal Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.
A chi presentare la domanda di conciliazione
Il tentativo di conciliazione va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) territorialmente competente che agisce su delega di funzioni dell’Autorità. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Co.Re.Com territorialmente competente, è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell’utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell’utenza.
La domanda di conciliazione, che può essere presentata anche utilizzando il formulario ad hoc predisposto dall’Autorità (Formulario UG), deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
- nome e cognome, residenza o domicilio dell’utente;
- numero dell’utenza in caso di servizi telefonici;
- denominazione e sede dell’operatore;
- i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti;
- gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
- le richieste dell’istante;
- fotocopia di un valido documento d’identità;
- i documenti che si allegano.
La domanda deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Come si svolge la procedura
Il responsabile del procedimento, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti all’udienza per il tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude.
Se in udienza non si raggiunge l’accordo, viene redatto un sintetico verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo.
La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di:
Nel caso in cui non si riesca, attraverso la procedura di conciliazione, a trovare un accordo per la risoluzione della controversia, si aprono due strade:
Si rammenta che se il tentativo di conciliazione non viene tentato, non è possibile rivolgersi ad un tribunale per la tutela delle proprie ragioni nei confronti dell’operatore: il preventivo svolgimento del tentativo di conciliazione costituisce, infatti, condizione di procedibilità del ricorso davanti al Giudice.
Per adire il giudice ordinario non è tuttavia necessario attendere la conclusione della procedura conciliativa, ma è sufficiente che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione.
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