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CONCILIAZIONE PARITETICA CON TRENITALIA

Trenitalia S.p.A. e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto, in applicazione del D.lgs. 6 agosto 2015, un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra viaggiatori e Trenitalia (Organismo di Conciliazione paritetica iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Procedura Operativa

1
Il consumatore deve presentare reclamo (in via telematica, via fax, raccomandata AR) per lamentare il disservizio subito relativamente ad entrambi i seguenti requisiti:
a) relativi a viaggi effettuati su tutti i treni di Trenitalia, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano, ad esclusione dei viaggi effettuati esclusivamente sui treni del Trasporto Regionale.
b) che indichino uno scostamento tra un impegno di Trenitalia, assunto nei documenti uficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei Servizi) e quanto effettivamente usufruito daì consumatore e/o utente cliente;
2
Trenitalia è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo
3
Nei casi in cui la risposta venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui  non sia stato dato riscontro al reclamo nei termini previsti), il consumatore può presentare istanza di conciliazione, redatta su apposito modulo;
4
La domanda deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e non può essere proposta qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso:
4
La procedura di conciliazione è gratuita per il consumatore. L’Associazione dei Consumatori in piena autonomia può richiedere una quota d’iscrizione.

Procedura di conciliazione

1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Negoziazione Paritetica. La Commissione è composta da due Conciliatori, uno per l’Associazione dei Consumatori designata firmataria del Protocollo ed uno per Trenitalia;
2, la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda. In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può richiedere una proroga di ulteriori 30 giorni;

3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

Per i biglietti acquistati on-line effettuati da cittadini comunitari, la domanda di conciliazione può essere presentata anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo:htttps://webgate.ec.europa.cu/odr

Vantaggi

1
La procedura è gratuita e attivabile attraverso la compilazione di una semplice domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo.
2
Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
3
Efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del C

CONCILIAZIONE PARITETICA CON TRENORD

Trenord e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i clienti e Trenord per la Regione Lombardia

Procedura Operativa

1
Il cliente deve presentare reclamo (in via telematica, via fax, raccomandata AR) per lamentare il disservizio subito nella Regione Lombardia;
2
Trenord è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo;
3
Nei casi in cui la risposta venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui  non sia stato dato riscontro al reclamo nei termini previsti), il consumatore può presentare istanza di conciliazione, redatta su apposito modulo;

Procedura di conciliazione

1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione Paritetica composta da due Conciliatori, uno per l’Associazione dei Consumatori designata firmataria del Protocollo ed uno per Trenord;
2, la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda;

3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

Vantaggi

1
La procedura è gratuita e attivabile attraverso la compilazione di una semplice domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo.
2
Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
3
Efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del C

CONCILIAZIONE PARITETICA CON ALITALIA

Alitalia e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un protocollo di di conciliazione  con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i passeggeri e Alitalia e le società controllate dalla stessa (Organismo di Conciliazione paritetica iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico).

Procedura Operativa

1
Il cliente deve presentare reclamo per lamentare il disservizio subito relativamente a viaggi che indichino uno scostamento tra obblighi c/o impegni assunti da Alitalia e dalle società del Gruppo in documenti ufficiali, oltre che derivanti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo Regolamento (CE) n. 261/2004, Convenzione di Montreal;
2
Alitalia e le società del Gruppo sono tenute a rispondere entro 60 giorni dalla data di spedizione del reclamo;
3
Nei casi in cui la risposta venga ritenuta insoddisfacente (o nei casi in cui  non sia stato dato riscontro al reclamo nei termini previsti), il consumatore può presentare istanza di conciliazione, redatta su apposito modulo;
4
La domanda, inviata via fax o indirizzo di posta elettronica, deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo e deve essere inviata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo ovvero, in caso di mancata risposta entro il previsto termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni lavorativi.

Procedura di conciliazione

1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione Paritetica. La Commissione di Conciliazione è composta da un Conciliatore nominato da Alitalia e da un conciliatore nominato da una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie designata dal cliente.
2. la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro quarantacinque giorni dal momento della presentazione della domanda;
3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il cliente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.

Vantaggi

1
La procedura è gratuita e attivabile attraverso la compilazione di una semplice domanda. L’unico requisito indispensabile per poter accedere alla procedura è aver già inoltrato formale reclamo.
2
Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura.
3
Efficacia giuridica dell’accordo: il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del C

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