Non ti hanno risposto o non sei soddisfatto della risposta?
Puoi procedere con la conciliazione paritetica
Contatta Rete Consumatori e ti aiuteremo a scegliere la procedura più adatta, assistendoti sino alla conclusione della procedura
CONCILIAZIONE PARITETICA CON TRENITALIA
Trenitalia S.p.A. e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto, in applicazione del D.lgs. 6 agosto 2015, un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra viaggiatori e Trenitalia (Organismo di Conciliazione paritetica iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico).
Procedura Operativa
a) relativi a viaggi effettuati su tutti i treni di Trenitalia, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano, ad esclusione dei viaggi effettuati esclusivamente sui treni del Trasporto Regionale.
b) che indichino uno scostamento tra un impegno di Trenitalia, assunto nei documenti uficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei Servizi) e quanto effettivamente usufruito daì consumatore e/o utente cliente;

Procedura di conciliazione
1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Negoziazione Paritetica. La Commissione è composta da due Conciliatori, uno per l’Associazione dei Consumatori designata firmataria del Protocollo ed uno per Trenitalia;
2, la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda. In caso di controversie particolarmente complesse la Commissione può richiedere una proroga di ulteriori 30 giorni;
3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Per i biglietti acquistati on-line effettuati da cittadini comunitari, la domanda di conciliazione può essere presentata anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo:htttps://webgate.ec.europa.cu/odr
Vantaggi
CONCILIAZIONE PARITETICA CON TRENORD
Trenord e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i clienti e Trenord per la Regione Lombardia
Procedura Operativa

Procedura di conciliazione
1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione Paritetica composta da due Conciliatori, uno per l’Associazione dei Consumatori designata firmataria del Protocollo ed uno per Trenord;
2, la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro sessanta giorni dal momento della presentazione della domanda;
3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il consumatore/’utente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Vantaggi
CONCILIAZIONE PARITETICA CON ALITALIA
Alitalia e le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un protocollo di di conciliazione con l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i passeggeri e Alitalia e le società controllate dalla stessa (Organismo di Conciliazione paritetica iscritto nell’elenco degli Organismi ADR presso il Ministero dello Sviluppo Economico).
Procedura Operativa

Procedura di conciliazione
1. L’organo che gestisce la procedura è la Commissione di Conciliazione Paritetica. La Commissione di Conciliazione è composta da un Conciliatore nominato da Alitalia e da un conciliatore nominato da una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie designata dal cliente.
2. la procedura di conciliazione deve concludersi, con la redazione di un verbale, entro quarantacinque giorni dal momento della presentazione della domanda;
3. qualora la procedura di conciliazione abbia avuto un esito, in tutto o in parte, insoddisfacente, e venga redatto un verbale di mancato accorso il cliente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria;
4. la Negoziazione Paritetica conclusasi positivamente ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
Vantaggi
Contattaci
Per segnalare un problema compila il form descrivendo la richiesta o il reclamo , sia mercato libero che mercato tutelato. Ti diremo cosa fare e come difenderti per il tuo caso!